I.N.P.G.I.
L’Inpgi, ovvero l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, intitolato a Giovanni Amendola (in precedenza portava il nome di Arnaldo Mussolini), già riconosciuto con Regio Decreto 25 marzo 1926, n. 838, è una “fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato incaricata di pubbliche funzioni a norma dell’art. 38 della Costituzione”, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Il 20 dicembre 1951 (Legge Rubinacci) gli è stato riconosciuto il carattere sostitutivo di tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatoria dei giornalisti iscritti.
L’attività di natura pubblica è soggetta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale e a quella del Ministero del Tesoro.
L’Istituto provvede alle seguenti prestazioni in favore dei giornalisti professionisi e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica:
- trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti;
- trattamento economico in caso di tubercolosi;
- trattamento in caso di disoccupazione;
- assegni per il nucleo familiare;
- ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di legge;
- trattamento in caso di infortunio.
Alla sopracitata Gestione principale (Inpgi 1), si è affiancata la Gestione separata (Inpgi 2), obbligatoria dal 1996 per tutti i giornalisti, pubblicisti o professionisti, che svolgano attività giornalistica autonoma.
Sede nazionale: Via Nizza, 35 – 00198 – Roma
Telefono: 06.85781 (centralino)
Fax: 06.8578201
E-mail: posta@inpgi.it
Sul web: www.inpgi.it